La Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/2006), all’art. 1, comma 369, ha esteso i benefici in precedenza disposti anche alla produzione e cessione di energia calorica. La riscrittura della norma ha anche ampliato il campo delle fonti rinnovabili che possono beneficiare del regime di favore, ammettendo anche l’energia di origine fotovoltaica, nonché proveniente dall’utilizzo di carburanti vegetali o di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo coltivato. Tali attività si considerano tutte produttive di reddito agrario.
La Legge finanziaria 2006 (Legge 266/2005), all’art. 1, comma 423, riconduce nell’ambito del reddito agrario, con il conseguente trattamento fiscale agevolato effettuato su base catastale, l’attività svolta dalle aziende agricole diretta alla produzione e alla cessione di energia elettrica mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili agroforestali, qualificandola come “attività connessa” all’attività agricola (ai sensi dell’art. 2135, terzo comma, del codice civile).